Le osservazioni di Michele Passione sulla proposta di riforma elaborata dalla fondazione “Falcone”

Mentre si rincorrono voci su quale testo verrà esaminato martedì in Commissione Giustizia della Camera sui progetti di riforma della disciplina concernente l’ergastolo ostativo dopo l’ordinanza n.97/2021, anche la Fondazione Falcone ha presentato la sua proposta di legge, adesivamente commentata sulle pagine del Dubbio e successivamente ivi illustrata da uno dei suoi estensori, che ha sostenuto che il testo si muove “nella prospettiva indicata dalle Corti”.

Vigilando redimere

Vediamo se è così.

Con l’introduzione del comma 1 sexies (“il cuore della proposta”, cosi è stata definita) si prevede che i condannati per tutti i delitti di prima fascia, non collaboranti né usufruenti della collaborazione impossibile/inesigibile, possano essere ammessi ai benefici penitenziari ponendo a loro carico la prova dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dell’assenza di pericolo di ripristino. Sul punto, la proposta sembrerebbe muoversi nel solco della sent.253/2019, che pure sul secondo onere è meno tranchant, ma non tiene conto in alcun modo della recente sentenza della Suprema Corte (14.7.2021, n.33743), secondo la quale il condannato “non può essere chiamato a riferire in sede di domanda introduttiva su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non può fornire – in via diretta – la prova negativa…del pericolo di ripristino dei contatti”, dovendosi esigere che la domanda possa essere introdotta dall’interessato “in chiave meramente logica, e non rappresentativa”. Nessuna prova diabolica di un fatto futuribile, dunque, ché equivale ad una prova impossibile.

Ma nel “cuore della proposta” c’è molto di più.

C’è, ad esempio, il presupposto del sicuro ravvedimento per l’accesso a tutti i benefici penitenziari per i condannati a reati ostativi; così, quello che ad oggi costituisce elemento da valutarsi per l’eventuale concessione della liberazione condizionale, a differenza dell’assenza di pericolosità sociale da tener di conto per il permesso premio, diventa incredibilmente elemento contrastante col principio della progressione trattamentale.

Eppure si afferma che sul punto “la proposta si muove nel senso della continuità rispetto al precedente normativo, nel senso che non introduce una disciplina differenziata per i benefici minori (quali i permessi premio o il lavoro all’esterno) e le misure alternative, prevedendo per tutte il requisito alto del ravvedimento in oggetto…per la valenza simbolica della premialità connessa alla concessione del permesso concesso ad un condannato per mafia”.

E’ davvero difficile seguire il filo del discorso.

In primo luogo, non si comprende come possa definirsi “in continuità” una proposta che condiziona l’accesso a tutti i benefici ad un unico presupposto, che oggi è contemplato (non a caso) solo dall’art.176/1 c.p.

Non meno inconcepibile la “spiegazione” rispetto a detta equiparazione tra permesso premio (nulla osservandosi sulle altre misure) e la liberazione condizionale, attesa “la valenza simbolica” del beneficio previsto dall’art.30 ter o.p. eventualmente concesso ad un condannato per mafia (anche se il comma 1 sexies dovrebbe valere per i benefici per tutti i delitti ostativi di prima fascia, non solo quelli di mafia).

Si disvela così una curvatura ideologica; quel che oggi prevede assurde restrizioni per i reclusi in regime differenziato, onde impedire che anche una minima cosa – una foto, un giornale, una pietanza, una lettera (che nulla hanno a che fare con lo scopo del 41 bis) possa assumere all’interno una “valenza simbolica” rispetto ad altri sepolti vivi, trasferisce all’esterno la sua ragion d’essere. Ragion di Stato, che storce il Diritto e usa il mezzo per il fine.

Infine, su questo argomento, vien da chiedersi come possa risolversi se non in dispregio dell’art.137, ultimo comma, Cost. la proposta di riforma del permesso premio; con la storica pronuncia 253/2019 la Corte non ha infatti solo sovvertito l’equiparazione non collaborazione = pericolosità, ma ha dettato una disciplina (fortemente manipolativa) del testo. Se avesse inteso far pervenire al Legislatore anche indicazioni di rotta diverse, quali quelle oggi proposte, si potrebbe ragionare della loro legittimità costituzionale. Non così.

Ma ancora non basta.

Quali indicatori per ravvisare il sicuro ravvedimento si richiede di tener conto, quali elementi indefettibili (oltre alla valutazione critica della condotta – che tuttavia dovrebbe lasciar spazio anche a quel campo più delicato, e giurisprudenzialmente riconosciuto, della ribadita estraneità ai fatti, accompagnata ad altri indicatori positivi di distacco da valori criminali) delle manifestazioni di interessamento fattivo nei confronti delle vittime, “sia nelle forme risarcitorie che in quello della Giustizia riparativa”

Su questo aspetto, il doveroso self restraint di chi scrive, quale componente del Gruppo di lavoro istituito dalla Ministra Cartabia per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti la disciplina organica della giustizia riparativa, impone ci si fermi ad una presa d’atto, potendoci limitare ad un’unica affermazione.

Tutte le Fonti internazionali citate sul punto dall’art. 1, co. 18 della Legge delega n.134/2021 rendono assolutamente incontrovertibile come la giustizia riparativa non possa mai essere imposta, e tantomeno posta come condizione per ottenere qualcosa, e tanto basta a sgombrare il campo da impropri rinvii.

Non si comprende, ancora, quale “contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali” possa essere nuovamente posto alla base del giudizio da esprimersi sul sicuro ravvedimento.

Dovendosi escludere che si tratti di una collaborazione mascherata (che altrimenti varrebbero i presupposti di cui agli artt.4 bis, comma 1, 58 ter o.p.), si ribadisce quanto appena segnalato in ordine alle altre condotte concernenti le vittime, e a nulla vale l’impropria evocazione del tema e della sua (diversa) declinazione da parte delle Nazioni Unite.

Introdurre “la verità” in questo modo nell’agone processuale/esecutivo costituisce approccio che inquina il contesto in cui questo tema grande verrebbe calato, senza aggiungere nulla al bisogno di closure che i protagonisti di una vicenda criminale avvertono.

In disparte l’ulteriore legame che il proponente segnala tra il “diritto alla verità” e il “diritto alla speranza”, che la Grande Camera, nel leading case Vinter c. Regno Unito, ha declinato con tutt’altre movenze, resta ancora da dire della previsione del comma 2 ter, che si propone di introdurre.

Non prima di aver previsto l’abolizione del termine di trenta giorni per l’invio delle informative da parte delle varie fonti conoscitive (termine ordinatorio, notoriamente disatteso nella prassi), la norma di nuovo conio prevederebbe divieti ed obblighi, anche di fare, laddove un beneficio (qualunque) sia stato concesso al condannato. Tra gli obblighi, anche eventualmente quello di “prescrivere che il condannato o l’internato si adoperi in iniziative di contrasto con la criminalità organizzata” (beninteso, secondo i proponenti, “in una prospettiva di risocializzazione”…).

Riemerge ancora una volta, in conclusione, l’idea di una risocializzazione imposta, una specie di moderna cura Ludovico; pillole del bene, che fanno male a chi ha preso faticosamente un’altra strada, e nulla aggiungono ai bisogni delle vittime.

 

Michele Passione

 

Qui il testo della proposta formulata della fondazione “Falcone”

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