Sul pericolo del ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata

Cass. Pen., Sez. I, sent. 14 luglio 2021 (dep. 10 settembre 2021), n. 33743. Non può essere richiesta al detenuto la prova negativa del pericolo di una futura condizione relazionale con i sodali.

Con la sentenza n. 33743 del 2021, la Corte di Cassazione, I sez. penale, interviene sul delicato tema degli oneri di allegazione gravanti su colui che, condannato all’ergastolo ostativo per uno dei delitti contemplati dall’art. 4 bis co. 1 ord. penit., intenda richiedere un permesso premio pur in assenza di collaborazione con la giustizia.

Tematica, quest’ultima, che – come noto – è stata oggetto di radicali capovolgimenti a seguito della recente pronuncia di incostituzionalità emessa dal giudice delle leggi con la sentenza n. 253 del 2019 e dalla quale sono scaturiti effetti restrittivi sull’afflittività della sanzione dell’ergastolo ostativo.

Invero, la Corte Costituzionale, conformandosi alla pronuncia della Corte EDU nel caso Viola c. Italia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis co. 1 ord. penit. <<nella parte in cui non prevede che ai detenuti per delitti di cui all’art. 416 bis codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolarne l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58 ter ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti>> (cfr. Corte Cost., sent. n. 253/2019).

Specificamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità sollevate, affermando l’incompatibilità degli articoli 3 e 27 comma 3 Cost. con il carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale del detenuto, condannato per reati ostativi e non collaboratore di giustizia. Pertanto, ad essere costituzionalmente illegittima non è la presunzione in sé, quando il suo essere assoluta.

Conseguentemente, vi è stato un mutamento della natura della presunzione che da assoluta diviene relativa e perciò superabile in forza dell’acquisizione di congrui e specifici elementi, ossia <<elementi che escludono non solo la presenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali>> (cfr. Corte Cost., sent. n. 253/2019).

 

Orbene, nel caso de quo, a fronte del ricorso presentato da un detenuto – sottoposto al regime dell’ergastolo ostativo –, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva respinto il reclamo in tema di permesso premio, proposto avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza e con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza avanzata.

Nello specifico, la ragione dell’inammissibilità veniva illustrata dal Magistrato di Sorveglianza e risiedeva nella condizione giuridica del detenuto (non collaborante, condannato alla pena dell’ergastolo per i delitti di omicidio e associazione di stampo mafioso, compresi nella prima fascia dell’art. 4 bis ord. penit.) e nell’assenza di <<specifica allegazione>> di elementi di prova idonei a dimostrare l’assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con l’associazione mafiosa di cui faceva parte il prevenuto.  

Motivazione, quest’ultima, che veniva condivisa dal Tribunale di Sorveglianza: necessità di rigettare il reclamo, confermando l’inammissibilità dell’originaria istanza, essendo il reclamante soffermatosi unicamente sulla propria condotta intramuraria e non avendo esposto alcunché rispetto alla <<sorte degli altri sodali>> e alla <<eventuale operatività dell’associazione nel territorio di origine>>.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sent. n. 33743/2021, propone una diversa valutazione.

In via di premessa, la Suprema Corte, dopo aver ricordato che la Corte Costituzionale subordina l’esito favorevole della domanda all’avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di ripristino dei suddetti collegamenti, specifica altresì che il giudice delle leggi abbia richiesto all’istante una allegazione meramente indicativa di tali “temi di prova”.

Difatti, a sostegno di tale impostazione viene rilevato che <<l’istante ha l’onere di indicare la ‘prospettazione di massima’ delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell’esame della documentazione e degli atti>>.

E ciò è del tutto ragionevole: <<il richiedente non può essere chiamato a ‘riferire’ (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non può fornire – in via diretta – la prova negativa ‘diretta’ di una condizione relazionale, quale è il ‘pericolo di ripristino’ dei contatti. Il pericolo è, infatti, sempre frutto di un giudizio prognostico – spettante al giudice – su cui la parte può incidere in modo solo relativo, manifestando la correttezza del percorso rieducativo>> (cfr. Cass. Pen., sez. I, sent. n. 33743/2021).

Pertanto, sulla base di tali premesse, la Cassazione ha ritenuto che la conclusione a cui era pervenuto il Tribunale di Sorveglianza non fosse conforme a quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzione con la sentenza n. 253 del 2019.

In conclusione, con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha contribuito a definire le modalità con cui la magistratura di sorveglianza deve adempiere ad una valutazione nel merito delle istanze di permessi premio provenienti dai condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. penit. e non collaboranti con la giustizia.  

Di seguito il testo della sentenza: Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.7.2021, n. 33743.

A cura di Arianna Stefani

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