Cass. Pen., Sez. I, ord., 21 maggio 2021, n. 20338.
Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ha sollevato, circa gli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e art. 6 CEDU, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), legge 26 luglio 1975, n. 354 laddove stabilisce “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza”. La Corte precisa come da tale affermazione ne discende che “per i detenuti sottoposti al più rigoroso regime detentivo, il visto di censura deve essere apposto anche con riferimento alla corrispondenza intercorsa con i soggetti indicati all’art. 103, comma 5, cod. proc. pen. (difensori, investigatori privati, consulenti tecnici e loro ausiliari)”.
La Corte sottolinea come la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza in uscita con il proprio difensore comporta una lesione sia dei diritti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, sia del diritto alla difesa sia ad un equo processo.
In altri termini, una norma volta a negare la riservatezza delle comunicazioni con il difensore, è in contrasto con gli artt. 15, 24 e 111 comma 3 della Costituzione, nonché con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU.
Qui il testo dell’ordinanza.
A cura di Yasmine Spigai