Ancora sulla proroga del regime ex art. 41-bis

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cassazione Penale, Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540

Sul ricorso proposto dalla detenuta in regime di detenzione differenziato Lioce Nadia Desdemona, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28979/2021 ha ribadito che per la proroga del regime del c.d. carcere duro, ai sensi dell’art. 41-bis, co. 2, Ord. Pen., è necessario verificare la sussistente “capacità” di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. È sufficiente “la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”. Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che, in ordine ai provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato il controllo di legittimità affidatole è circoscritto alla violazione di legge.

La Suprema Corte si è nuovamente espressa sulla proroga del regime ex art. 41-bis Ord. Pen. con la sentenza n. 23540/2021, affermando che nel decreto ministeriale di proroga del carcere duro l’omessa indicazione “dei termini per proporre reclamo e dell’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi nell’ipotesi di un’eventuale impugnazione appare funzionale a consentire al destinatario della misura detentiva speciale di impugnare il decreto ministeriale davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma ex art. 41-bis Ord. Pen. Ne discende che tali omissioni appaiono prive di rilievo, laddove [..] il detenuto si è avvalso dei poteri riconosciutigli dall’art. 41-bis Ord. Pen., proponendo impugnazione davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, funzionalmente competente”.

Di seguito i testi delle sentenze:  Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540

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