Cassazione Penale, Sez. I, sent. 31 marzo 2021, n. 21349
La vigente Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 10.1, relativa all’organizzazione del regime detentivo speciale ex art. 41-bis Ord. Pen., garantisce la gratuità del servizio di barberia, dettando prescrizioni circa la verifica degli strumenti in uso. L’eventuale delimitazione ulteriore dell’utilizzo degli strumenti del servizio di barberia e, in particolare, l’esclusione degli strumenti manuali da taglio, secondo la Corte di legittimità, “rientra nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’istituto, nell’esplicazione della discrezionalità amministrativa che ad esse compete nell’esercizio della potestà di organizzazione degli istituti stessi, e di regolamentazione delle attività ivi svolte”. Pertanto, il divieto di utilizzare strumenti manuali da taglio – in particolare, le forbici – per effettuare il taglio di capelli, oltre a rispondere a una evidente finalità di sicurezza, non frustra il diritto del detenuto all’igiene personale, comunque garantito, incidendo “solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso”, la cui determinazione è di competenza dell’Amministrazione Penitenziaria.
Qui il testo della sentenza.